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Legge 20/03/1865 n. 2248Art. 355 L'autorità che avrà ordinato un sequestro sarà sola competente per decreta- re in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, ben inteso che siano prima risolute dalla potestà competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande. Art. 356 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Non è ammessa per parte dei venditori la rivendicazione dei materiali, attrezzi, bestie da soma o da tiro già introdotte nei cantieri, di cui fosse ancora dovuto il prezzo. Art. 357 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Potrà l'Amministrazione, previo diffidamento per iscritto all'impresario pagare direttamente la mercede giornaliera degli operai che risultasse essersi dal- l'impresario rifiutata senza giusto motivo, o non corrisposta nel termine consueto pei pagamenti di tali mercedi. Le somme pagate a questo titolo saranno dall'Amministrazione ritenute sul prezzo dei lavori. Art. 358 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) L'ultima rata di appalto risultante dall'atto finale di collaudazione sarà pagata all'appaltatore dopo esaurite le operazioni seguenti. Art. 359 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Ultimati i lavori l'ingegnere direttore ne presenta il conto finale corredato da tutti i documenti giustificativi, compresi gli atti d'acquisto degli stabili espropriati, dei certificati di trascrizione e di mutazione al catasto, che l'appaltatore dovrà consegnare a giustificazione del fattone pagamento, qualora ne avesse avuto l'obbligo a termini del contratto di appalto. Art. 360 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Tosto ordinata la collaudazione delle opere l'Amministrazione ne dà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi a presentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso. Art. 361 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti sono dall'Amministrazione comunicate all'appaltatore, il quale non potrà pretendere il compiuto pagamento del prezzo di appalto se prima non giustifica di aver tacitato ogni domanda. Art. 362 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) La collaudazione dei lavori è affidata dall'autorità competente ad un funzionario di ruolo in attività di servizio od a riposo del Ministero dei lavori pubblici, provvisto di laurea in ingegneria o ad un funzionario di ruolo a riposo di altra Amministrazione dello Stato provvisto dello stesso titolo. In casi di notevole importanza la collaudazione è affidata ad una Commissione che può essere composta di membri tecnici e amministrativi. La collaudazione dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale può esse- re affidata, anche, con le stesse norme di cui al comma precedente, a funzionari tecnici dei ruoli sopraddetti provvisti di diploma di geometra o di altro titolo equipollente. Le visite di collaudo saranno sempre fatte con l'intervento del direttore dei lavori, ed in contraddittorio dell'impresa o del suo rappresentante. Art. 363 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Per imprese non eccedenti la somma di lire 6000 potrà prescindersi dall'atto formale di collaudazione, e basterà un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione. Art. 364 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) Un regolamento determina le norme e la procedura di collaudazione e degli atti relativi per garanzia della perfetta esecuzione delle opere e dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni dei contratti, per la liquidazione dei crediti della impresa e per la risoluzione delle contestazioni che insorgessero colla impresa stessa. Art. 365 - (abrogato dall’art. 231 del DPR 21/12/1999 n. 554) La restituzione della cauzione e lo svincolo della sicurtà non può aver luogo che in seguito al finale collaudo. TITOLO VIII Disposizioni generali e transitorie Capo I - Disposizioni generali Art. 373. Per quanto riguarda l'espropriazione per l'esecuzione dei lavori pubblici si osserveranno le disposizioni legislative sull'espropriazione per causa di utilità pubblica. Art. 374 Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge saranno punite con pene di polizia e con multe che potranno estendersi fino a lire 20.000 , salvo quanto è specialmente disposto nel Titolo V riguardo alle contravvenzioni relative alle strade ferrate. Art. 375 I regolamenti emanati per l'esecuzione della presente legge, approvati per decreto reale, previo il parere del Consiglio di Stato, potranno parimente contenere la comminazione di pene di polizia e di multe non eccedenti le lire 12.000. Art. 376 Oltre le pene di polizia, le multe predette ed il sequestro ove occorra, degli oggetti colti in contravvenzione, s'intenderà sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini delle leggi comuni. Art. 377 I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possono esser fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione, nonché da quelli dei comuni e dai carabinieri reali. Art. 378 1. Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di avere riconosciuta la regolarità delle denuncie, e sentito l'ufficio del genio civile. Nei casi d'urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente d'ufficio i lavori per il ripristino. 2. Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte. 3. (dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale) 4. Queste attribuzioni sono esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni relative ad opere pubbliche dei comuni. Art. 379 1. In ogni caso in cui per gli effetti della presente legge siano deferite a date autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne crede gravato aperta la via del ricorso all'autorità superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia istituito nei singoli casi. 2. Il termine pei ricorsi si riterrà di giorni trenta dalla notificazione del provve- dimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito. Art. 380 1. Sono abrogate le leggi e i regolamenti in vigore nelle diverse località sulle materie alle quali è provveduto dalla presente legge. 2. Sono mantenute le consuetudini alle quali questa legge espressamente si riferisce. |
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